| Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI)
é stato fondato il 17 marzo 1946 (come si legge nel verbale
dell'epoca) da 33 rappresentanti della stampa cinematografica italiana
riunitisi, alle ore 12, nella sede dell'Associazione Culturale Cinematografica
Italiana.
Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI)
è un Gruppo di specializzazione, organismo a carattere nazionale,
inquadrato nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana ed
agisce nell'ambito e nella disciplina di questa.
Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ha
la configurazione di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile ed è costituito come "Ente non commerciale".
Al SNGCI possono essere iscritti come soci effettivi solamente i
giornalisti, professionisti o pubblicisti, iscritti alle Associazioni
Regionali di Stampa, previo accertamento che svolgano effettiva
e prevalente attività inerente il settore di specializzazione
(critica, saggistica ed informazione cinematografica).
Possono essere iscritti anche i praticanti e gli iscritti alla
Stampa Estera in Italia, senza diritto, però, all'elettorato
attivo e passivo.
Il SNGCI, organismo professionale e culturale, apartitico, si propone
di:
a) rappresentare i giornalisti cinematografici italiani, quali
che siano le loro mansioni nell'ambito della specializzazione;
b) tutelare la dignità professionale e gli interessi morali,
culturali, sociali e sindacali della categoria e dei propri aderenti
difendendola contro ogni forma di condizionamento della libertà
di critica, di informazione e di espressione cinematografica;
c) promuovere ed incoraggiare le iniziative dirette a giovare allo
sviluppo delle varie forme di attività cinematografiche con
particolare riferimento ai connessi e conseguenti problemi artistici
e culturali;
d) garantire la presenza di rappresentanti del Sindacato in seno
agli Enti, Commissioni, Comitati statali, organi professionali ed
in generale la partecipazione di propri rappresentanti a tutte le
iniziative legislative ed extralegislative le cui finalità
risultino pertinenti agli scopi perseguiti dal "Gruppo";
e) promuovere rapporti di collaborazione con le similari organizzazioni
straniere. |